Secondo gli istanti si tratta infatti di superfici a chiara e di riconosciuta vocazione edilizia per cui il provvedimento pianificatorio costituisce una restrizione particolarmente grave dell’uso futuro prevedibile privando i proprietari della possibilità di sfruttare le superfici conformemente alla loro destinazione naturale. Con risposta del 21.2.1995 il Comune ha postulato la reiezione dell’istanza siccome infondata. Rammentando i principi che governano l’istituto dell’espropriazione materiale, l’ente pubblico ha rilevato che la pianificazione locale è frutto di una ponderazione di tutte le circostanze.