mq 13000 del mapp. no. 10. Di contro tutto il territorio rimanente fu assegnato alla zona residua Zr (cfr. ris. 712 del 3.2.1976 p. 9 e 14). Il ricorso interposto dall’allora proprietario fu respinto (cfr. ris. 712 del 3.2.1976 p. 53). Le varianti scaturite dalla predetta procedura furono approvate in data 3.8.1978 dal Consiglio di Stato che nuovamente respinse il ricorso del proprietario contro l’assegnazione del suo fondo alla zona residua (cfr. ris. 6593 del 3.8.1978 p. 9-10, 20)