{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-56_2005-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86174&nX40_KEY=4921999&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6b7d22bd826a058d52e80d352911180f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale (di vasto appezzamento per lo più prativo destinato all'esercizio di un azienda agricola)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:46:33", "Checksum": "7b49ff7781cceb1cac0f6440e556f050", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56\nRegesto:\nespropriazione materiale (di vasto appezzamento per lo più prativo destinato all'esercizio di un azienda agricola)\n\n\nedificabile; parimenti la parziale attribuzione alla zona AR, sancita dal PR/76,\nnon legittimava i proprietari a presumere che l’azzonamento sarebbe stato\nmantenuto invariato anche in futuro (cfr. Riva, op. cit., no. 114). Tantomeno\nse si considera che le proprietà ISCE 1 non appartenevano ad un comparto di cui\nera programmata l’urbanizzazione nei 15 anni a venire e neppure costituivano\nuna necessità nella delimitazione delle zone edificabili.\nInfatti già descritto nel 1976 come abbondantemente dimensionato con la\nspecifica che il piano delle zone non avrebbe potuto essere ampliato se non in\npresenza di valide giustificazioni (cfr. ris. 712 del 3.2.1976 p. 7), nel 1993\nil PR fu dichiarato sovradimensionato e per la zona __________ si disse che, in\nragione delle sue caratteristiche intrinseche, doveva rimanere adibita\nall’agricoltura (ris. 4399 del 2.6.1993 p. 15, 19).\nDa ciò la rinuncia alla zona AR poiché con l’abbandono del noto progetto viario\ncantonale, di cui era complemento, si rivelò priva di causale.\nDa ciò anche le rettifiche al piano delle zone proposto dal Comune consistenti\nnello stralcio della zona R3 e nella riduzione della zona S5 in funzione dello\nstretto necessario: scelta, questa, che non è altro che la conferma\ndell’obiettivo posto sin dal 1976 di non ampliare la zona edificabile lungo Via\n__________ (ris. 712 del 3.2.1976 p. 34 e 53). In quest’ottica l’inserimento\ndell’angolo nord-est della part. no. 10 entro il perimetro del PGS/1999 non era\ninteso a porre le basi per l’istituzione di una nuova zona edificabile ma\ncostituiva soltanto l’adeguamento cartografico di una situazione di fatto\npreesistente.\nIn queste condizioni la tesi dell’edificabilità immediata o quantomeno prevedibile\nnel prossimo futuro non è plausibile.\nNé a diversa conclusione si arriverebbe vagliando la documentazione prodotta\ndagli istanti tra cui la convenzione con lo Stato del Cantone Ticino (doc. F),\npoiché risale al 1971 ed è quindi priva di valenza concreta per rapporto alla\nsituazione pianificatoria esistente nel 1993, e la convenzione con il RA 1\n(doc. D) altrettanto trascurabile perché condizionata all’approvazione delle\nvarianti di PR.\nQuanto all’indennità riconosciuta nel 1982 dal Tribunale di espropriazione\nsottocenerino non si può fare a meno di rilevare che, là dove ammise una\npossibilità di miglior uso futura addirittura situandola ad una decina d’anni\ndal dies aestimandi, il giudizio era fondato su mere ipotesi pianificatorie\n(cfr. doc. E p. 12-13) poi smentite. In quest’ottica non costituisce un valido indizio\na suffragio dell’edificabilità.\n6.Nel\n1993 le superfici in oggetto non erano incluse nemmeno in un comprensorio\nlargamente edificato.\nLa prassi invalsa interpreta rigorosamente il concetto di territorio largamente\nedificato assimilandovi soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli\nspazi vuoti tra costruzioni – le cosiddette Baulücken – a tal punto segnati\ndall’impronta edilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad\naltra destinazione (Riva, op. cit., 159; DTF 121 II 417 c. 5a,\n122 II 455 c. 6; Zbl 1999 p. 33 c. 4a; RDAF 1999 I p. 392 c. 4a; RDAT\nII-1998 no. 48 c. 5b, II-2000 no. 74).\nIl comparto di __________ era, ed è rimasto, un vasto comprensorio agricolo di\ngran pregio, unico nel suo genere, che ospita tutt’ora una delle ultime fattorie\ndella regione. Al di là degli edifici destinati all’azienda agricola e della\ncasa padronale non è caratterizzato da alcuna attività edificatoria e benché\nsia ubicato al margine delle zone insediate di __________ e del confinante\nComune di __________, non ne subisce l’impronta; anzi appare nettamente\nseparato dalle strade circostanti che costituiscono il confine funzionale delle\nzone edificabili.\n7.E’\npure da escludere, infine, che il provvedimento pianificatorio abbia comportato\nun sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di\ntrattamento ritenuto che la verosimiglianza dell’edificabilità delle superfici\n– che pure è requisito di questa fonte di espropriazione materiale (DTF\n116 Ib 379 c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c. 6 p. 147) – in concreto non è stata\nriconosciuta.\n8.L’addebito\ndella tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del\nprincipio secondo cui qualora l’espropriazione materiale fosse contestata,\nl’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali\ncom’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48) compreso\nl’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della\nconsulenza di un legale.\nPer consolidata giurisprudenza nel tema specifico del calcolo delle ripetibili\nil valore litigioso non è determinante, né è direttamente applicabile la\ntariffa dell’Ordine degli avvocati, se non a titolo indicativo (RDAT\nI-1992 no. 62 c. 3b, II-1992 no. 44 c. 10 e no. 46 c. 3; TRAM 18.8.1999\nin re S./Comune di P. c. 3.1., 2.2.2000 in re D./P. c. 10).\nConsiderate le prestazioni scrupolosamente fornite dal legale del Comune (che\noltre agli usuali colloqui con i clienti comprendono 2 memorie scritte, la\ncomparsa a 3 udienze e qualche lettera) e le difficoltà, invero contenute,\nposte dalla vertenza, le ripetibili sono fissate in fr. 2'500.-.\nPer i quali motivi\nRichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.- sono a carico degli istanti con l’obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 2'500.- per ripetibili. Gli istanti ne rispondono con vincolo di solidarietà.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- __________ - __________\n|\nper il Tribunale di espropriazione"}