{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-56_2005-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86174&nX40_KEY=4921999&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6b7d22bd826a058d52e80d352911180f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale (di vasto appezzamento per lo più prativo destinato all'esercizio di un azienda agricola)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:46:33", "Checksum": "7b49ff7781cceb1cac0f6440e556f050", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56\nRegesto:\nespropriazione materiale (di vasto appezzamento per lo più prativo destinato all'esercizio di un azienda agricola)\n\n\ncit., no. 114, 146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II 431\nc. 4a).\n3.3. Il provvedimento pianificatorio definitivo che sopprime o limita la\ncomponente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne\ncompromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il\nvalore. Per il giudizio sull’espropriazione materiale è quindi decisiva la data\ndi entrata in vigore della misura che è causa del pregiudizio (Riva, op.\ncit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).\nNell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio che definitivamente\nprogramma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR\n(art. 24 LALPT, 14 LPT) che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di\nStato e da quel momento produce effetti giuridicamente vincolanti istituendo\ninoltre la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le\nimposizioni e le opere pubbliche previste (art. 39 cpv. 1 e 40 LALPT).\n4.4.1.\nIl PR/93 di __________ è il primo piano di utilizzo che ha fondamento nella\nLPT. L’azzonamento che ha disposto, ed in particolare l’istituzione di una zona\nagricola in quasi tutto il comparto di __________, si configura pertanto come\natto di non-attribuzione.\nDa ciò l’inconsistenza della tesi sostenuta dagli istanti secondo cui l’area\ngià appartenente alla zona artigianale in base al PR/76 sarebbe stata dezonata.\nDifatti, stando alla vigente giurisprudenza, il dezonamento è ipotizzabile solo\nse il divieto di costruzione colpisce un terreno già dichiarato come\nedificabile da un PR conforme alla LPT (dottrina e giurisprudenza cit.), mentre\nil previgente PR di __________ approvato il 3.2.1976 manifestamente non adempiva\na tale requisito già solo perché approvato prima dell’entrata in vigore della\nLPT sulla base degli art. 15 ss della vecchia Legge edilizia del 19.2.1973.\n4.2. Resta da stabilire se, in via eccezionale, un risarcimento possa comunque\napparire legittimo verificando alla luce dei predetti principi\ngiurisprudenziali se nel 1993 esistessero circostanze particolari che avrebbero\npotuto convalidare l’attribuzione ad una zona edificabile.\nIl giudizio, che normalmente dipende dalla situazione dell’intero fondo, in\nconcreto può limitarsi alle ripercussioni indotte sulle sole aree estromesse\ndalle zone edificabili (AR, S5 ed R3) poiché queste si prestano, per forma e\ndimensioni, ad uno sfruttamento autonomo (Riva, op. cit., no. 180; RDAT\nII-1994 no. 63).\n5.5.1.\nNel 1993 le superfici in esame ai mapp. no. 10 e 25, direttamente affacciate su\nVia __________ rispettivamente su Via __________ e Nuova Via __________,\npotevano essere considerate come urbanizzate perché sufficientemente servite ed\naccessibili dalle strade confinanti oltre che raccordabili alle infrastrutture\npubbliche esistenti nelle vicinanze (cfr. PGS/70) senza particolari difficoltà.\nDi contro non risulta che i proprietari avessero manifestato la necessità di\ncostruire né che avessero affrontato investimenti rilevanti in vista\ndell’urbanizzazione e dell’edificazione. D’altronde essi nemmeno lo sostengono.\nA ciò si aggiunge che le superfici non erano incluse in un progetto generale di\ncanalizzazione di accertata conformità poiché il PGC del Comune, che risaliva\nal 20.3.1970, non fu adottato sulla base della legislazione sulla protezione delle\nacque entrata in vigore solo le 1972. Pertanto la collocazione parzialmente\nfavorevole disposta da quel piano, che invero poneva i mapp. no. 10 e 25, l’uno\nparzialmente e l’altro totalmente, entro il limite dei bacini versanti, non è\ndecisiva per il giudizio tanto più che negli anni successivi non fu confermata\nse non per l’estremo angolo orientale del mapp. no. 10 dove sorge la casa\npadronale (cfr. PGS approvato il 10.11.1999).\nPer la verità il PGC del 1970 neppure rispecchiava fedelmente gli intendimenti\npianificatori comunali giacché si estendeva al settore orientale di __________,\nben oltre l’area che con il PR/76 sarebbe stata attribuita alla zona AR, ad un\nterritorio definito come coltivo. Ciò lo pose in contrasto con le normative\ncontro l’inquinamento delle acque per le quali, nei Comuni provvisti di PR,\nl’estensione del PGC era condizionata dal territorio edificabile delimitato nel\npiano di azzonamento (art. 15 DELIA del 19.6.1972; cfr. ris. 712 del 3.2.1976\np. 13). Del resto l’entrata in vigore della\nLIA l’1.7.1972 comportò anche la correzione d’ufficio della norma di attuazione\nriferita alla zona residua ed il conseguente rinvio alla legge stessa per le\ncondizioni di edificabilità (cfr. ris. 712 del 3.2.1976 p. 9 e 14; ris. 6593\ndel 3.8.1978 p. 9-10), invero assai severe, che peraltro richiedevano la\ndimostrazione di un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LIA, 27 DELIA).\nIn realtà lo stesso PGC, come anche il PR/76, tenevano conto delle aree\nriservate nell’ambito del piano regolatore delle strade cantonali e quindi dello\nstudio in atto vertente sulla costruzione dello snodo di Lugano-Povrò (ris. 712\ndel 3.2.1976 p. 13). Ad esso è riconducibile, in effetti, anche l’istituzione\ndella zona AR, rigorosamente limitata alla fascia tra Via __________ e la\nstrada di cabotaggio, che altrimenti non avrebbe avuto ragione d’essere in\nragione della contenibilità già sufficientemente garantita del PR (ris. 712 del\n3.2.1976 p. 7). Il progetto stradale, analizzato a partire dagli anni ’60 e di\ncui è rimasta traccia nei documenti ufficiali, è però stato abbandonato al più\ntardi nella seconda metà degli anni ’70 circa, e di conseguenza nel 1993 era\normai ampiamente superato.\n5.2. L’esistenza di infrastrutture ed il fatto che le superfici fossero\nurbanizzate, ancora non permettevano di catalogarle come pronte per\nl’edificazione né determinavano un diritto generico all’inserimento in una zona"}