{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-56_2005-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86174&nX40_KEY=4921999&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6b7d22bd826a058d52e80d352911180f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale (di vasto appezzamento per lo più prativo destinato all'esercizio di un azienda agricola)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:46:33", "Checksum": "7b49ff7781cceb1cac0f6440e556f050", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56\nRegesto:\nespropriazione materiale (di vasto appezzamento per lo più prativo destinato all'esercizio di un azienda agricola)\n\n\npubblicazione delle varianti al PR secondo quanto prescritto nella risoluzione\ndel 28.9.1993.\nQuesta fase si è conclusa con la risoluzione del 9.7.2002 nella quale il\nConsiglio di Stato si è in sostanza limitato ad accertare l’adeguamento\nconforme del piano del paesaggio dichiarando che la modifica riguardante Povrò\nnon necessitava di una sua ulteriore decisione (ris. 3402 del 9.7.2002 p. 6).\nRiattivata la procedura espropriativa, costituito il nuovo collegio giudicante per\nl’avvenuta unificazione dei Tribunali di espropriazione ed esperita\nl’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale\nproducendo ciascuna una memoria conclusiva scritta a conferma delle rispettive\ntesi e domande.\n3.3.1.\nL’espropriazione materiale, che è\ncorollario della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e\nconferisce il diritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso\nun atto pianificatorio definitivo, decreta un divieto o una limitazione\nparticolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene\n– generalmente riferiti al diritto di costruire – privando il soggetto colpito di\nuna delle prerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale\nquando tocca una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in\nmaniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a\nsopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed\nincompatibile con il principio della parità di trattamento.\nIn entrambi i casi l’edificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile\nin un prossimo futuro è condizione imprescindibile: occorre cioè che con\nl’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta\npossibilità di miglior uso (Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 no.\n123-134; DTF 121 II 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67\ne 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).\nLa problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio\nnella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una\nponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla\nlegittimità di un risarcimento. Perciò occorre vagliare tutti gli elementi che\nqualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – deducibili\ntanto dagli atti pianificatori e dalla legislazione edilizia, quanto dall’effettiva\ne prevedibile utilizzazione del suolo locale e dalle qualità intrinseche del\nfondo – onde accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo,\nl’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine\noltre che giuridicamente plausibile.\n3.2. La giurisprudenza associa all’istituto dell’espropriazione materiale i\nconcetti di dezonamento e di non-attribuzione.\nUn dezonamento si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo\nda una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla\nlegge sulla pianificazione del territorio (LPT) per attribuirlo ad una zona non\nedificabile. Sebbene attui una restrizione della proprietà, il dezonamento non\nha, sic et sempliciter, connotazione di espropriazione materiale quest’ultima\nessendo subordinata all’imprescindibile requisito di verosimiglianza oggettiva\ndell’edificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163; DTF\n121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4).\nDà luogo, invece, ad una cosiddetta non-attribuzione l’autorità pianificatoria\nche, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT,\nsemplicemente omette di assegnare un terreno alla zona edificabile. Secondo\nun’opinione diffusa la non-attribuzione non adempie ai presupposti di\nun’espropriazione materiale e quindi nemmeno è fonte di indennità poiché la\nsuddivisione del territorio in zone edificabili e non giusta l’art. 14 LPT\nrisponde ai principi costituzionalmente sanciti in tema di pianificazione\nterritoriale (art. 75 CF) e concretizza il contenuto dei diritti di proprietà\nnell’ottica di un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e di un\nordinato insediamento del territorio (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF\n121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; DTF 3.9.2002 N. 1A.\n18/2002 e rinvii; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). In tale ambito il nostro\nordinamento giuridico ed in particolare la garanzia della proprietà, non\nriconoscono al titolare alcun diritto generico all’attribuzione del fondo ad\nuna zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio,\nneppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente ed è dotato\ndelle infrastrutture minime (DTF 120 Ia 227 c. 2b p. 232, 121 I 245 c.\n6a, 455 c. 4a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento in una zona edificabile. Tale ipotesi\npotrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o quantomeno\ndotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, compreso nel piano\ngenerale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito somme\nconsiderevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure qualora\nil fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato; oppure ancora\nqualora l’azzonamento fosse legittimato da motivi riconducibili al principio\ndella buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi\nall’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione sostanzialmente\nfinalizzata a compensare, attraverso un risarcimento, una reale aspettativa di\nmiglior uso che il proprietario, a fronte di motivi oggettivamente fondati e\nconcreti, a riposto nell’ente pubblico e che questi a deluso (Riva, op."}