{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-56_2005-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86174&nX40_KEY=4921999&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6b7d22bd826a058d52e80d352911180f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale (di vasto appezzamento per lo più prativo destinato all'esercizio di un azienda agricola)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:46:33", "Checksum": "7b49ff7781cceb1cac0f6440e556f050", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 24.06.2005 10.2004.56\nRegesto:\nespropriazione materiale (di vasto appezzamento per lo più prativo destinato all'esercizio di un azienda agricola)\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 29/94\n|\nLugano 24 giugno 2005 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Alberto Lucchini arch. Giancarlo Fumasoli |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sulla pretesa di indennità per espropriazione materiale notificata il 17 novembre 1994 da\n|\n|\nISCE 1 rappr. da avv. C.\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dall’avv. B.\n|\n|\n|\nrelativamente ai mapp. no. 10 e 25 RFD di __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nGli eredi ISCE 1 sono proprietari dei mapp. no. 10 e 25 di __________ siti in\nlocalità __________. I fondi, che sono racchiusi nel quadrilatero formato da\nVia __________, Via __________, Nuova Via __________ e Via __________, nella\nzona dello svincolo autostradale di Lugano-Nord, costituiscono un vasto\nappezzamento per lo più prativo destinato all’esercizio di un’azienda agricola.\nSul mapp. no. 10 sorgono, oltre alla fattoria, l’abitazione padronale nell’angolo\nnord/est fronteggiata da una vigna.\nAttualmente i fondi sono così censiti a RF:\nmapp. no. 10\nA edificio mq 358\nB edificio mq 101\nC edificio mq 243\nD edificio mq 558\nE edificio mq 14\nF edificio mq 10\nG edificio mq 96\nH edificio mq 106\nI edificio mq 14\nNE sup. non edificata mq 104801\ntotale mq 106301\nmapp. no. 25\nNE sup. non edificata mq 3324\n1.2. In data 3.2.1976 il Consiglio di Stato approvò il PR del COEP 1 i cui termini\ndi attuazione furono ripetutamente prorogati nel corso degli anni successivi.\nNel comparto di __________ fu ripreso il piano regolatore delle strade\ncantonali pubblicato nel 1972 e quindi inserito il progetto vertente sulla\ncostruzione dello snodo di __________ che comprendeva la cosiddetta strada di\ncabotaggio, intesa a collegare la stazione ferroviaria di Lugano con il\nraccordo autostradale nord, e la strada trasversale di allacciamento tra Via __________\ne la circonvallazione di Crocifisso.\nL’edificabilità fu ammessa solo nella fascia compresa tra Via __________ e la\nstrada di cabotaggio che fu riservata in parte per un posteggio pubblico e per\nil resto destinata alla zona artigianale AR alla quale furono acclusi ca. mq\n13000 del mapp. no. 10. Di contro tutto il territorio rimanente fu assegnato\nalla zona residua Zr (cfr. ris. 712 del 3.2.1976 p. 9 e 14).\nIl ricorso interposto dall’allora proprietario fu respinto (cfr. ris. 712 del\n3.2.1976 p. 53).\nLe varianti scaturite dalla predetta procedura furono approvate in data\n3.8.1978 dal Consiglio di Stato che nuovamente respinse il ricorso del\nproprietario contro l’assegnazione del suo fondo alla zona residua (cfr. ris.\n6593 del 3.8.1978 p. 9-10, 20).\n1.3. Nel 1990 il Consiglio Comunale di __________ adottò il nuovo PR che, con\nparticolare riferimento a __________, non contemplava più il progetto stradale\ncantonale né la zona AR bensì l’apertura all’edilizia di una fascia di\nterritorio lungo Via __________.\nContestualmente la proprietà ISCE 1 risultò attribuita per ca. mq 3300 alla\nzona residenziale semi-estensiva R3 (area della casa padronale), per ca. mq 12000\nalla zona S5 con destinazione vincolata ad insediamenti amministrativi, centri\ncommerciali ed attività artigianali, per ca. mq 2600 alla zona per attrezzature\npubbliche AP, e per tutto il resto alla zona agricola Ag.\nIn sede di approvazione del piano il Consiglio di Stato annunciò di non poter\ncondividere le scelte pianificatorie comunali per quanto riferite alle zone S5,\nR3 ed AP di __________ poiché quest’ultima, in ragione della posizione\nstrategica e perché ancora libera da insediamenti, doveva mantenere il suo\ncarattere agricolo. La decisione sul tema fu quindi sospesa per consentire al\nMunicipio ed ai proprietari coinvolti di esprimersi in merito (cfr. ris. 4399\ndel 2.6.1993 p. 19-20 e 67, allegato 5).\nLa conseguente risoluzione del 28.9.1993 sancì d’ufficio lo stralcio della zona\nR3 e la riduzione dei perimetri S5 ed AP con la richiesta al Comune di\npubblicare le modifiche (cfr. ris. 8223 del 28.9.1993 p. 4-5 e 9, disp. 4, allegato\n3). Per le proprietà ISCE 1 significò l’inserimento completo nella zona\nagricola. Il ricorso interposto dai proprietari dinanzi al Tribunale della\npianificazione fu ritirato (cfr. decreto di stralcio TPT 18.8.1994).\n2.2.1.\nCon memoria del 17.11.1994 gli eredi ISCE 1 hanno notificato una pretesa di indennizzo\nper espropriazione materiale ascritta al PR/93 e più particolarmente, da un\ncanto, al declassamento del sedime già accluso alla zona AR e, d’altro canto, al\nmancato inserimento nella zona edificabile delle aree che il Comune aveva\nproposto di attribuire alle zone R3 ed S5. Secondo gli istanti si tratta\ninfatti di superfici a chiara e di riconosciuta vocazione edilizia per cui il\nprovvedimento pianificatorio costituisce una restrizione particolarmente grave\ndell’uso futuro prevedibile privando i proprietari della possibilità di\nsfruttare le superfici conformemente alla loro destinazione naturale.\nCon risposta del 21.2.1995 il Comune ha postulato la reiezione dell’istanza\nsiccome infondata. Rammentando i principi che governano l’istituto dell’espropriazione\nmateriale, l’ente pubblico ha rilevato che la pianificazione locale è frutto di\nuna ponderazione di tutte le circostanze. Perciò non è contraria alla garanzia\ndella proprietà né ha istituito restrizioni gravi a tal punto da dover essere\nindennizzate ritenuto che l’esistenza di infrastrutture non è significativa e\nnon comporta di diritto l’inserimento in una zona edificabile di superfici che,\nper il carattere meramente agricolo, non si prestano ad una tale destinazione.\n2.2. All’udienza del 3.10.1995 la procedura è stata sospesa in attesa della"}