Pure non vi erano elementi riconducibili al principio della buona fede che legittimassero una concreta aspettativa di edificabilità né risulta che i proprietari avessero investito somme considerevoli in vista dell’urbanizzazione e dell’edificazione del fondo. Non è riscontrabile, infine, alcuna violazione del principio della parità di trattamento già solo per il fatto che l’annullamento della zona EN ha colpito un intero comparto e non soltanto la part. no. 107. Considerate tali circostanze, che depongono univocamente contro la tesi dell’edificabilità, il PR/95 non ha determinato l’espropriazione materiale del fondo. 5.L’addebito della tassa di giustizia e delle spese