La constatazione del TPT (sentenza cit. consid. 5.4) che la superficie non apparteneva al territorio largamente edificato e che, in ragione del sovradimensionamento del PR, un’estensione del perimetro edificabile non rispondeva ad alcuna concreta necessità, è dunque pienamente condivisibile. Pure non vi erano elementi riconducibili al principio della buona fede che legittimassero una concreta aspettativa di edificabilità né risulta che i proprietari avessero investito somme considerevoli in vista dell’urbanizzazione e dell’edificazione del fondo.