Sotto questo profilo l’omesso rinvio degli atti al Comune è di secondaria importanza dal momento che quest’ultimo, in quanto autorità preposta, ha l’obbligo di pianificare (art. 2 LPT, 3 LALPT) e pertanto, in applicazione analogica dell’art. 37 LALPT, in esito al ricorso e conformemente ai suoi considerandi, era tenuto a valutare nuove e compatibili ipotesi di azionamento (cfr. BVR 1987 p. 181 ss; Ruch, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 26 no. 36). Nel frattempo vi ha provveduto con la variante approvata dal Consiglio di Stato il 15.6.2004 che ha ridimensionato il posteggio P2 ed attribuito alla zona agricola tutta l’area racchiusa tra la strada al mapp. no. 109 e la circonvallazione.