Infatti lo stralcio della zona EN non ripristinò la previgente zona R2 poiché questa era oramai abrogata, ma nemmeno comportò sic et sempliciter l’attribuzione ad una zona non edificabile poiché il TPT non è autorità pianificatoria e dunque non poteva certamente decretare la nuova destinazione del comparto. Sotto questo profilo l’omesso rinvio degli atti al Comune è di secondaria importanza dal momento che quest’ultimo, in quanto autorità preposta, ha l’obbligo di pianificare (art. 2 LPT, 3 LALPT) e pertanto, in applicazione analogica dell’art. 37 LALPT, in esito al ricorso e conformemente ai suoi considerandi, era tenuto a valutare nuove e compatibili ipotesi di azionamento (cfr.