del 15.3.1995 p. 52 disp. no. 10). In secondo luogo, per questo motivo, la successiva decisione del TPT – ad eccezione del vincolo P2 confermato – creò un vuoto pianificatorio in quello specifico comparto già inserito in zona R2 e poi EN. Infatti lo stralcio della zona EN non ripristinò la previgente zona R2 poiché questa era oramai abrogata, ma nemmeno comportò sic et sempliciter l’attribuzione ad una zona non edificabile poiché il TPT non è autorità pianificatoria e dunque non poteva certamente decretare la nuova destinazione del comparto.