Non è trascurabile, infine, che i proprietari non impugnarono il piano, segno che non avevano aspettative concrete e che non intendevano destinare la superficie ad un altro uso. Di conseguenza nel 1991 la parte esclusa dalla zona edilizia non è stata colpita da espropriazione materiale. 3.2. Il PR/91 attribuì invece la parte alta del fondo alla zona R2 garantendone così, secondo gli istanti, l’edificabilità.