estratto) e quindi dal territorio urbanizzato o da urbanizzare annoverandosi, invece, tra i terreni idonei alla campicoltura. D’altra parte essa non apparteneva al territorio largamente edificato, concetto quest’ultimo che la giurisprudenza interpreta restrittivamente assimilandovi soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni – le cosiddette Baulücken – a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altro destinazione (Riva, op. cit., no. 159, DTF 121 II 417 c. 5°, 122 II 455 c. 6; Zbl 1999 p. 33 c. 4°; RDAF 1999 I p. 392 c. 4°; RDAT II-1998 no. 48 c. 5b, II-2000 no.