RDAT II-1991 no. 68). Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio che definitivamente programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale istituendo, tra l’altro, anche le restrizioni che fossero motivate da necessità pubbliche è il PR (art. 24 LALPT, 14 LPT). L’approvazione del Consiglio di Stato ne sancisce l’entrata in vigore e con ciò, oltre ad essere giuridicamente vincolante, il PR crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche pianificate (art. 39 cpv. 1 e 40 LALPT). 3.3.1. Il PR/91 è il primo piano di utilizzo di S__________ e pertanto l’estromissione della parte meridionale del mapp.