Tale conclusione troverebbe riscontro inequivocabile tanto nelle stesse argomentazioni di ordine pianificatorio svolte dai proprietari nell’ambito della procedura ricorsuale contro la revisione del PR, quanto nella sentenza del TPT che ha peraltro stralciato l’intera zona EN senza procedere al rinvio degli atti al Comune per un nuovo riazzonamento. Per altro verso, al momento dell’entrata in vigore del vincolo, il fondo non aveva le qualità intrinseche di un terreno edilizio né prospettive di miglior uso ed i proprietari non avevano manifestato l’intenzione concreta di edificare il sedime. Di conseguenza i requisiti dell’espropriazione materiale non sarebbero adempiuti.