La pretesa è contestata dal Comune secondo cui qualora anche il posteggio P2 fosse stato annullato, l’intero comparto territoriale sarebbe stato escluso dalla zona edificabile. Tale conclusione troverebbe riscontro inequivocabile tanto nelle stesse argomentazioni di ordine pianificatorio svolte dai proprietari nell’ambito della procedura ricorsuale contro la revisione del PR, quanto nella sentenza del TPT che ha peraltro stralciato l’intera zona EN senza procedere al rinvio degli atti al Comune per un nuovo riazzonamento.