{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-54_2005-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89684&nX40_KEY=4922002&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b847472f789b0727c30437754ffe653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.05.2005 10.2004.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.05.2005 10.2004.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 25.05.2005 10.2004.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale riconducibile al vincolo a posteggio pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:48:11", "Checksum": "fe4171d12c1023fb0a6a6e7619db2da1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 25.05.2005 10.2004.54\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale riconducibile al vincolo a posteggio pubblico\n\n\nbaracca, il comparto in esame, adagiato immediatamente ad ovest della strada al\nmapp. no. 109, non era insediato bensì occupato da piccoli orti e giardini ed\nera marcato da una forte componente agricola; la strada stessa costituiva una\nsorta di confine naturale rispetto al vecchio nucleo.\nDa ciò la constatazione che la parte meridionale del mapp. no. 107 non aveva le\nqualità di un’area edificabile e che tantomeno costituiva una necessità\nnell’azzonamento ai fini edificatori. Ne da ulteriore conferma la risoluzione\ndi approvazione del PR/91 laddove il Consiglio di Stato annotò che la\ncontenibilità del piano andava oltre le prevedibili necessità del Comune e specificò\nche eventuali proposte future di ampliamento della zona edificabile avrebbero\ndovuto essere giustificate da un interesse pubblico preponderante (ris. del\n22.1.1991 p. 30).\nNon è trascurabile, infine, che i proprietari non impugnarono il piano, segno\nche non avevano aspettative concrete e che non intendevano destinare la\nsuperficie ad un altro uso.\nDi conseguenza nel 1991 la parte esclusa dalla zona edilizia non è stata\ncolpita da espropriazione materiale.\n3.2. Il PR/91 attribuì invece la parte alta del fondo alla zona R2 garantendone\ncosì, secondo gli istanti, l’edificabilità.\nL’argomento trascura, tuttavia, che il Consiglio di Stato, pur approvando il\npiano delle zone, rilevò il carattere conflittuale della zona R2 con i principi\npianificatori propugnati dal Piano direttore cantonale e suggerì di riesaminare\nla situazione nell’ottica di una densificazione degli insediamenti almeno in\nquelle parti di territorio dove non era necessario, per particolari ragioni\npaesaggistiche, mantenere la zona. Il Comune fu quindi invitato a tenerne conto\ned a formulare proposte concrete nell’ambito dell’aggiornamento del PR da\nripubblicare integralmente (ris. del 22.1.1991 p. 30-31, 52-53, p. 64).\nPerciò ben difficilmente si può dedurre dal PR/91 una garanzia assoluta di\nedificabilità.\n4.4.1.\nIl PR/95 modificò la situazione nella misura in cui il Comune propose, per la\nlocalità P__________ R__________, l’istituzione di una zona EN e di un\nposteggio pubblico P2. Tali provvedimenti colpirono la parte alta del mapp. no.\n107 che, per il resto, si trovò posto in zona spazi liberi. In esito alla\nprocedura ricorsuale innescata dai proprietari la zona EN fu annullata ed il posteggio\nconfermato (dispositivo no. 1 della sentenza del TPT del 9.7.1996).\nOccorre dunque stabilire quale sarebbe stata la destinazione del fondo in\nassenza del vincolo.\nIl ragionamento va impostato su due premesse fondamentali. Innanzitutto con la\nrisoluzione di approvazione del PR/95 i documenti relativi al previgente PR/91 furono\ndichiaratamente abrogati (ris. del 15.3.1995 p. 52 disp. no. 10). In secondo\nluogo, per questo motivo, la successiva decisione del TPT – ad eccezione del\nvincolo P2 confermato – creò un vuoto pianificatorio in quello specifico comparto\ngià inserito in zona R2 e poi EN.\nInfatti lo stralcio della zona EN non ripristinò la previgente zona R2 poiché\nquesta era oramai abrogata, ma nemmeno comportò sic et sempliciter l’attribuzione\nad una zona non edificabile poiché il TPT non è autorità pianificatoria e\ndunque non poteva certamente decretare la nuova destinazione del comparto. Sotto\nquesto profilo l’omesso rinvio degli atti al Comune è di secondaria importanza dal\nmomento che quest’ultimo, in quanto autorità preposta, ha l’obbligo di\npianificare (art. 2 LPT, 3 LALPT) e pertanto, in applicazione analogica dell’art.\n37 LALPT, in esito al ricorso e conformemente ai suoi considerandi, era tenuto\na valutare nuove e compatibili ipotesi di azionamento (cfr. BVR 1987 p.\n181 ss; Ruch, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 26 no. 36).\nNel frattempo vi ha provveduto con la variante approvata dal Consiglio di Stato\nil 15.6.2004 che ha ridimensionato il posteggio P2 ed attribuito alla zona\nagricola tutta l’area racchiusa tra la strada al mapp. no. 109 e la\ncirconvallazione.\n4.2. Detto questo, rispetto al 1991, nel 1995 il quadro generale non aveva\nsubito cambiamenti sostanziali. Il territorio ad ovest del nucleo ed a valle\ndella strada al mapp. no. 109, di cui era stata confermata l’estromissione dal\nperimetro delle canalizzazioni (cfr. estratto PGS), si presentava ancora come\nlocalità prevalentemente campestre punteggiata solo qua e là da alcune baracche\ne tettoie. La strada stessa demarcava sempre il limite tra le costruzioni del\nnucleo e la sottostante zona agricola mentre gli insediamenti facevano da\ncornice solo alla strada cantonale per D__________. La constatazione del TPT\n(sentenza cit. consid. 5.4) che la superficie non apparteneva al territorio\nlargamente edificato e che, in ragione del sovradimensionamento del PR,\nun’estensione del perimetro edificabile non rispondeva ad alcuna concreta\nnecessità, è dunque pienamente condivisibile.\nPure non vi erano elementi riconducibili al principio della buona fede che\nlegittimassero una concreta aspettativa di edificabilità né risulta che i\nproprietari avessero investito somme considerevoli in vista dell’urbanizzazione\ne dell’edificazione del fondo.\nNon è riscontrabile, infine, alcuna violazione del principio della parità di\ntrattamento già solo per il fatto che l’annullamento della zona EN ha colpito\nun intero comparto e non soltanto la part. no. 107.\nConsiderate tali circostanze, che depongono univocamente contro la tesi\ndell’edificabilità, il PR/95 non ha determinato l’espropriazione materiale del\nfondo.\n5.L’addebito\ndella tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del\nprincipio secondo cui qualora l’espropriazione formale fosse contestata,\nl’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali\ncom’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48) compreso"}