{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-54_2005-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89684&nX40_KEY=4922002&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b847472f789b0727c30437754ffe653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.05.2005 10.2004.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.05.2005 10.2004.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 25.05.2005 10.2004.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale riconducibile al vincolo a posteggio pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:48:11", "Checksum": "fe4171d12c1023fb0a6a6e7619db2da1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 25.05.2005 10.2004.54\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale riconducibile al vincolo a posteggio pubblico\n\n1\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. PR 2\n|\n|\n|\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nIl mapp. no. 107 di S__________ è ubicato sul limitare occidentale del vecchio\nnucleo. Di conformazione alquanto irregolare si estende da nord, con una parte\nampia ma spigolosa in declivio, verso sud dove si riduce ad una striscia\nallungata pianeggiante. Esso è edificato nella sua parte superiore confinante\ncon la strada comunale al mapp. no. 109 che scende nella campagna sottostante e\nsi collega con la nuova strada di circonvallazione.\nIl terreno è così censito a RF:\nsub. A) autorimessa mq 11\nsub. B) tettoia mq 34\nsub. C) posteggio mq 57\nsub. d) incolto mq 266\nsub. e) prato mq 1195\ntotale mq 1563\n1.2. Con risoluzione 22.1.1991 il Consiglio di Stato approvò parzialmente il PR\ndi S__________ invitando però il Comune ad attuare una serie di adeguamenti\noltre che a riesaminare il territorio edificabile e quindi a ripubblicare\nintegralmente il piano. Il mapp. no. 107 era attribuito per la parte alta alla\nzona residenziale a 2 piani (R2) e per il resto alla zona agricola, soluzione\nche i proprietari non contestarono.\nNell’ambito della conseguente revisione del PR adottata dal Consiglio Comunale\nil 10/11.10.1994, il terreno fu assegnato in parte alla zona spazi liberi ed in\nparte alla zona di espansione del nucleo (EN Comparto A Prato Rotondo), quest’ultima\ndestinata alla costruzione di unità edilizie principali ed accessorie alternate\na corti e spazi liberi secondo modalità definite nelle norme di applicazione. A\ncavallo del mapp. no. 107 e del confinante mapp. no. 106 fu inoltre inserito un\nposteggio pubblico (P2) completato con una strada di servizio (16).\nIl Consiglio di Stato approvò la revisione – riservate alcune modifiche che qui\nnon interessano – con risoluzione del 15.3.1995 respingendo contestualmente il\nricorso interposto dai proprietari del mapp. no. 107 che postulavano lo\nstralcio della nuova zona EN e del posteggio P2.\nI proprietari, riproponendo sostanzialmente le medesime censure, adirono quindi\nil Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) che, con sentenza\n2.7.1996, accolse parzialmente il ricorso annullando la decisione impugnata per\nquanto riferita alla zona EN e confermando, invece, il vincolo con destinazione\nposteggio pubblico. Un ulteriore ricorso presentato dinanzi al Tribunale\nfederale fu respinto con sentenza del 28.1.1997.\nNegli anni successivi furono approvate altre varianti al piano di utilizzo che\nnon coinvolgono la part. no. 107.\n1.3. Con memoria 10.9.1999 MIST 1 e MIST 2 hanno adito il Tribunale di\nespropriazione chiedendo che sia accertata l’espropriazione materiale del mapp.\nno. 107, riconducibile al vincolo a posteggio pubblico P2, e sollecitando\ninoltre un risarcimento per tale titolo di fr. 258'750 oltre interessi al 5%\ndal 22.4.1997. Essi argomentano che il vincolo avrebbe precluso la possibilità\ndi sfruttare la proprietà a scopi edilizi, ritenuto che il precedente assetto\npianificatorio dipendente dal PR/91 garantiva l’edificabilità dei 2/3 ca. della\nproprietà. Da ciò l’indennità richiesta che si compone di fr. 250.- il mq per\nla parte già edificabile (mq 903) e di fr. 50.- il mq per la superficie\nrestante (mq 660), a sua volta svalutata poiché da considerarsi, ormai, come\nsemplice zona agricola e non più area di respiro rivalutante per il settore\nresidenziale.\nLa pretesa è contestata dal Comune secondo cui qualora anche il posteggio P2\nfosse stato annullato, l’intero comparto territoriale sarebbe stato escluso\ndalla zona edificabile. Tale conclusione troverebbe riscontro inequivocabile\ntanto nelle stesse argomentazioni di ordine pianificatorio svolte dai\nproprietari nell’ambito della procedura ricorsuale contro la revisione del PR,\nquanto nella sentenza del TPT che ha peraltro stralciato l’intera zona EN senza\nprocedere al rinvio degli atti al Comune per un nuovo riazzonamento. Per altro\nverso, al momento dell’entrata in vigore del vincolo, il fondo non aveva le qualità\nintrinseche di un terreno edilizio né prospettive di miglior uso ed i\nproprietari non avevano manifestato l’intenzione concreta di edificare il\nsedime. Di conseguenza i requisiti dell’espropriazione materiale non sarebbero\nadempiuti.\nEsperita l’istruttoria le parti sono comparse all’udienza finale riconfermandosi\nnelle rispettive tesi e domande.\n2.2.1.\nL’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale\ndella proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità\nquando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio definitivo, decreta\nun divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del\nprevedibile uso futuro di un bene – generalmente riferiti al diritto di\ncostruire – privando il soggetto colpito di una delle prerogative essenziali\ninsite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale\nquando coinvolge una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in\nmaniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a\nsopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed\nincompatibile con il principio della parità di trattamento.\nIn entrambi i casi l’edificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile\nin un prossimo futuro è condizione imprescindibile: occorre cioè che con\nl’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta\npossibilità di miglior uso (Riva, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 5 no.\n123-134; DTF 121 II 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67\ne 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).\nLa problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio\nnella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una"}