9'000.- di ripetibili alla Confederazione Svizzera. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’stanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.-- sono solidalmente a carico delle qui parti istanti, con obbligo solidale di rifondere alla Confederazione Svizzera fr. 9’000.-- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: | | - - - - | per il Tribunale di espropriazione il Presidente supplente