In concreto, viste le censure di merito e l’esito del contenzioso, le spese di giudizio sono a carico dei qui istanti in solido, i quali dovranno altresì corrispondere alla Confederazione Svizzera adeguate ripetibili. In merito a quest’ultime, per la sola contestazione relativa alla questione della legittimazione processuale, il TRAM, nella citata propria decisione del 7 luglio 2009, ha stabilito un’indennità per ripetibili (di quella sola sede) di fr. 8'000.- complessivi per i tre resistenti di quella sede direttamente interessati dalla questione. Ben si giustifica dunque di assegnare in questa sede fr. 9'000.- di ripetibili alla Confederazione Svizzera.