31. L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza, in applicazione del principio secondo cui qualora l’espropriazione formale sia contestata, l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali com’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48), compreso quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili all’ente pubblico che si è avvalso della consulenza di un legale. In concreto, viste le censure di merito e l’esito del contenzioso, le spese di giudizio sono a carico dei qui istanti in solido, i quali dovranno altresì corrispondere alla Confederazione Svizzera adeguate ripetibili.