E questo perché la garanzia della proprietà non conferisce al titolare il diritto a vedersi mantenuto uno specifico regime edilizio. È data un’eccezione solo qualora la domanda di costruzione avesse determinato l’ente pubblico a modificare i parametri edilizi appunto per ostacolare i propositi del proprietario, oppure qualora quest’ultimo, prima della domanda di costruzione, avesse ottenuto precise garanzie di edificabilità, oppure ancora se l’espropriazione non era prevedibile (DTF 102 Ia 243 c.7, 108 Ib 345 c. 5c, 112 Ib 105 c. 6a, 114 Ib 321 c. 7, 117 Ib 497 c. 7b, 119 Ib 229 c. 4a). In concreto, nessuno dei requisiti posti alle citate eccezioni è adempiuto.