del 5 dicembre 1989, p. 20, allegato 13). 25. È da escludere infine che il provvedimento pianificatorio abbia comportato un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento, ritenuto che la verosimiglianza dell’edificabilità – che pure è requisito di questa fonte di espropriazione materiale – in concreto non è stata riconosciuta (DTF 116 Ib 379 c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c.6p. 147). 26. In conclusione, tutto ciò considerato ben si può sostenere che nel 1989 il fondo in questione non è stato oggetto di espropriazione materiale. 27. Gli atti pianificatori successivi si sono limitati ad ulteriormente ribadire l’inedificabilità delle particella.