482 non aveva le qualità di un’area edificabile e tantomeno costitutiva una necessità nell’azzonamento ai fini edificatori. Ne dà ulteriore conferma la risoluzione di approvazione del PR/ del 1989, laddove il Consiglio di Stato annota che la contenibilità del piano va oltre le prevedibili necessità del Comune e specifica che occorre limitare l’estensione delle zone edificabili almeno laddove ciò sia motivato da altre ragioni edificatorie quali la mancanza o l’inadeguatezza delle opere di urbanizzazione (cfr. ris. del 5 dicembre 1989, p. 20, allegato 13).