Detto questo, escluso dal programma di urbanizzazione e sprovvisto di un accesso che fosse consono all’utilizzazione a fini edilizi, nel 1989 la part. no. 482 non poteva essere ritenuta edificabile, in quanto non urbanizzata (art. 67 cpv. 2 lett. b., 77 LALPT), e quindi nemmeno aveva connotazione di terreno pronto per essere costruito nell’immediato futuro. In queste condizioni l’eventualità di un miglior uso non era plausibile. Tale situazione non poteva essere fraintesa e, anzi, era da ritenersi nota sin dall’approvazione del PR del 1989.