del TF del 14.11.1995 e del 23.5.1997); per altro verso, tuttavia, anche lo stesso inserimento del mapp. no. 482 in zona edificabile – come aveva giustamente rilevato il TPT nella suddetta sentenza - era incomprensibile e rappresentava una singolarità pianificatoria, dal momento che contemporaneamente il fondo era stato colpito da vincoli di protezione della natura altamente conflittuali con l’urbanizzazione della particella stessa, in quanto non consentivano la possibilità di creare un accesso veicolare. Detto questo, escluso dal programma di urbanizzazione e sprovvisto di un accesso che fosse consono all’utilizzazione a fini edilizi, nel 1989 la part.