l’urbanizzazione della zona in cui è ubicata la part. no. 482 non rientrava dunque nei programmi comunali. Incidenter tantum, la mancanza di accesso potrebbe apparire anomala giacché la citata zona edificabile era stata ancorata nel PR e quindi, visto che il piano di urbanizzazione dev’essere fedele al piano delle zone (DTF 116 Ia 222 c. 4a p. 234), il Comune non poteva ignorare l’obbligo di dotare il settore delle infrastrutture che ne avrebbero permesso lo sfruttamento conforme (art. 19 cpv. 2 LPT; cfr. sentenze cit. del TF del 14.11.1995 e del 23.5.1997); per altro verso, tuttavia, anche lo stesso inserimento del mapp.