Nondimeno in seconda istanza, con decisione del 20 settembre 1993, il Tribunale della pianificazione (TPT) - statuendo sulla procedura ricorsale avviata dal proprietario della part. no. 418 nel corso della quale furono chiamati in causa anche i proprietari della part. no. 482 - annullò la suddetta modifica decretata d’ufficio dal Consiglio di Stato, ritenendola incompatibile con l’obiettivo di tutelare il biotopo della __________ (cfr. doc. 18, pag. 22 e 23). Inoltre il TPT, ritenendo incomprensibile l’inserimento nella zona edificabile della part.