verbale d’udienza del 3 giugno 2003). A fronte di ciò il Tribunale di espropriazione non ha alcun potere d’intervento ed in particolare non ha la competenza per imporre l’esercizio del diritto di espropriare al suo titolare (TRAM 11.1.2002 in re N. 50.2001.00020). Di conseguenza la pretesa degli istanti, per quanto riferita alle conseguenze di un’espropriazione formale, è irricevibile e il presente giudizio deve limitarsi al tema dell’espropriazione materiale, poiché il diritto di espropriare (formalmente) spetta unicamente all’ente pubblico.