Ciò si configura come ampliamento dell’espropriazione (art. 6 Lespr.) e consente al Comune di ottenere la cessione del fondo – a condizione che l’indennità dovuta per il deprezzamento (ossia per l’espropriazione materiale) superi di un terzo il valore del terreno – con la dispensa dalle formalità sancite dagli art. 20 ss Lespr. (DTF 114 Ib 174 c. 2b; TRAM 26.4.1996 N. 50.95.00003, 9.11.1998 N. 50.97.00025; Bianchi, Per un chiarimento legislativo, in RDAT 1981 p. 214, 221; Ruch, Die Espansive Kraft der materiellen Enteignung, in Zbl 2000 p. 617, 629). Sennonché, nella fattispecie concreta, il Comune, che ne avrebbe la facoltà (art. 2 cpv.