18. La prima constatazione da porre in diritto è che l’istanza, così come impostata, non è ammissibile nella misura in cui postula un risarcimento a titolo di espropriazione formale. E’ principio giurisprudenziale acquisito che una procedura di espropriazione materiale avviata dal proprietario giusta l’art. 39 Lespr. possa essere completata, su richiesta dell’ente pubblico, con l’espropriazione formale del fondo. Ciò si configura come ampliamento dell’espropriazione (art. 6 Lespr.