{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-52_2010-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110310&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6482335dce6bed2f9d3f3ab8b213c960"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:11", "Checksum": "d5b65681d5314421b2637d7007a28bf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52\nRegesto:\nEspropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo\n\n28.\nFondandosi sugli artt. 57-59 della\nLegge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla pianificazione del\nterritorio del 28 maggio 1990 (LALPT), con risoluzione del 4 luglio 1991, al\nfine di procedere alla definizione di misure pianificatorie più consone alla\nprotezione della __________, il RA 1 ha provveduto ad istituire una zona di\npianificazione, entrata in vigore il 9 settembre 1991 per la durata di 2 anni,\nla cui validità è stata prorogata dal Consiglio di Stato sino al 9 settembre\n1995 (allegati 14-16). Il mapp. no. 482 è stato compreso nella citata zona di\npianificazione (allegato 17). Il ricorso interposto dai comproprietari\ncontro tale proroga è stato respinto dal TPT con sentenza dell’8 novembre 1994\n(doc. 12).\nLa successiva tappa, decisiva dal profilo della salvaguardia del biotopo,\nrisale al 1994 ed è segnata dall’iscrizione della __________ quale oggetto no.\n2512 nell’Inventario federale delle paludi (doc. 23), e dall’entrata in vigore\ndell’ordinanza sulla protezione delle paludi di importanza nazionale del 7\nsettembre 1994 (OPN) finalizzata ad imporre l’adozione di adeguati\nprovvedimenti di protezione e di manutenzione di tali siti.\nTanto si proponeva il Piano Particolareggiato della __________ elaborato dal RA\n1 e presentato al Dipartimento del territorio per esame preliminare in data 1\ngiugno 1995; in particolare, esso inseriva la part. no. 482 nella zona di\nprotezione della natura ZPN 1 e 2 (cfr. documento 4). Nella sua seduta del 28\nagosto 1995 il Consiglio Comunale ha risolto però di rinviare il progetto di\npiano particolareggiato al Municipio, demandando al Cantone il compito di\nprovvedere all’adozione delle misure di protezione della __________ (cfr. ris.\n28.8.1995, allegato 19). Il Dipartimento del territorio - fondandosi sul Decreto\nlegislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16\ngennaio 1940 (DLBN) e sul relativo Regolamento di applicazione del 22 gennaio\n1974 (RDLBN) – ha presentato quindi il Piano regolatore cantonale di protezione\ndella __________ (PRCP-BSM), che ha ampliato la zona di protezione della palude\nrispetto a quella delineata dal PR del 1989 e dal PP elaborato dal Comune, e\nche ha colpito la part. no. 482 come tutto il territorio intorno alla palude\ncon un vincolo di protezione della natura 2 (ZPN2), escludendovi ogni\npossibilità edificatoria (doc. 26).\nRespingendo i ricorsi interposti contro il piano - tra cui anche quello dei qui\nistanti - essenzialmente a motivo del prevalente interesse pubblico ad ampliare\ne definire una zona - cuscinetto attorno alla __________ (la zona ZPN 2), con risoluzione no. 2120 del 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha approvato\nil PRCP della __________ (doc. 24).\n29. Di conseguenza il PRCP adottato nel 1997 non ha sancito una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro del fondo, limitandosi ad attestarne formalmente l’inidoneità preesistente ad essere sfruttato per scopi edilizi; pertanto, non vi è stata espropriazione materiale.\n30.\nIl proprietario ha chiesto la\nrifusione di fr. 294'078.-- per costi di progettazione e di fr. 15'500.-- per\ncosti di ingegneria resi vani dalla restrizione pianificatoria.\nTuttavia è principio giurisprudenziale acquisito che il proprietario debba\nassumersi – senza possibilità di rimborso – le spese di progettazione inerenti\nil suo fondo, tanto nel caso in cui il progetto fosse respinto perché non\nconforme alle vigenti norme edilizie, quanto nell’ipotesi di un modifica del\ndiritto edilizio dopo l’introduzione della domanda di costruzione. E questo\nperché la garanzia della proprietà non conferisce al titolare il diritto a\nvedersi mantenuto uno specifico regime edilizio. È data un’eccezione solo qualora\nla domanda di costruzione avesse determinato l’ente pubblico a modificare i\nparametri edilizi appunto per ostacolare i propositi del proprietario, oppure\nqualora quest’ultimo, prima della domanda di costruzione, avesse ottenuto\nprecise garanzie di edificabilità, oppure ancora se l’espropriazione non era\nprevedibile (DTF 102 Ia 243 c.7, 108 Ib 345 c. 5c, 112 Ib 105 c. 6a, 114 Ib 321\nc. 7, 117 Ib 497 c. 7b, 119 Ib 229 c. 4a).\nIn concreto, nessuno dei requisiti posti alle citate eccezioni è adempiuto. In\neffetti, contrariamente a quanto sostengono gli istanti, l’espropriazione era\nprevedibile. E`un fatto inoltre che il proposito rischiava di essere in\ncontrasto con la pianificazione allora in fase di elaborazione, ritenuto che\nnel luglio 1991 il RA 1 aveva provveduto ad istituire una zona di\npianificazione, al fine di studiare la possibilità di effettiva protezione\ndella __________ (allegato 14), in cui il mapp. no. 482 fu compreso (allegato\n17).\nStando cosi le cose non può essere riconosciuta alcuna indennità.\n"}