{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-52_2010-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110310&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6482335dce6bed2f9d3f3ab8b213c960"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:11", "Checksum": "d5b65681d5314421b2637d7007a28bf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52\nRegesto:\nEspropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo\n\n23.\nSecondo le vigenti normative\nfederali, un fondo è edificabile se è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT)\ne cioè se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è un accesso sufficiente e\nle necessarie condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei liquami sono\ntanto vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante (art.\n19 cpv. 1 LPT, art. 77 cpv. 1 LALPT).\nIl mapp. no. 482 era invece sprovvisto di accesso veicolare. Segnatamente, il\nfondo non confinava con alcuna strada e poteva essere raggiunto solo\npercorrendo il sentiero pedonale che fiancheggia la stessa particella.\nInoltre, i vincoli di protezione della natura I e II che colpivano la parte\nsud–est del fondo (cfr. allegato 11, la parte sul piano che forma un triangolo\ncolorato di azzurro e rispettivamente le due fasce indicate con un tratteggio\ncolor azzurro) negavano ogni possibile accesso alla particella in questione.\nNon solo, nello stesso PR (cfr. piano viario, allegato 12) non era prevista la\ncostruzione di una strada di accesso alla zona edificabile in questione; l’urbanizzazione\ndella zona in cui è ubicata la part. no. 482 non rientrava dunque nei programmi\ncomunali. Incidenter tantum, la mancanza di accesso potrebbe apparire anomala\ngiacché la citata zona edificabile era stata ancorata nel PR e quindi, visto\nche il piano di urbanizzazione dev’essere fedele al piano delle zone (DTF\n116 Ia 222 c. 4a p. 234), il Comune non poteva ignorare l’obbligo di dotare il\nsettore delle infrastrutture che ne avrebbero permesso lo sfruttamento conforme\n(art. 19 cpv. 2 LPT; cfr. sentenze cit. del TF del 14.11.1995 e del 23.5.1997);\nper altro verso, tuttavia, anche lo stesso inserimento del mapp. no. 482 in zona edificabile – come aveva giustamente rilevato il TPT nella suddetta sentenza - era\nincomprensibile e rappresentava una singolarità pianificatoria, dal momento che\ncontemporaneamente il fondo era stato colpito da vincoli di protezione della\nnatura altamente conflittuali con l’urbanizzazione della particella stessa, in\nquanto non consentivano la possibilità di creare un accesso veicolare.\nDetto questo, escluso dal programma di urbanizzazione e sprovvisto di un\naccesso che fosse consono all’utilizzazione a fini edilizi, nel 1989 la part.\nno. 482 non poteva essere ritenuta edificabile, in quanto non urbanizzata (art.\n67 cpv. 2 lett. b., 77 LALPT), e quindi nemmeno aveva connotazione di terreno\npronto per essere costruito nell’immediato futuro. In queste condizioni\nl’eventualità di un miglior uso non era plausibile.\nTale situazione non poteva essere fraintesa e, anzi, era da ritenersi nota sin\ndall’approvazione del PR del 1989.\n24.\nNel 1989 la superficie in oggetto\nnon era neppure inclusa in un comprensorio largamente edificato, concetto che\nla prassi interpreta rigorosamente, assimilandovi soltanto il territorio\nedificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni – le cosiddette\nBaulücken – a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei fondi circostanti da\nnon poter essere attribuiti ad altra destinazione (Riva, op. cit., no.\n159; DTF 121 II 417 c. 5a, 122 II 455 c. 6; Zbl 1999 p. 33 c. 4a;\nRDAF 1999 I p. 392 c. 4a; RDAT II-1998 no. 48 c. 5b, II-2000 no.\n74).\nIl territorio a nord-est della __________ non possedeva le qualità intrinseche\ndi una zona insediata, essendo quasi completamente libera da costruzioni. Al di\nlà della vallata, che rappresenta una sorta di confine naturale, i terreni che\nfacevano da cornice alla __________ erano marcati da una forte componente\nambientalistica. Perciò la part. no. 482 non apparteneva ad un comprensorio\nlargamente edificato ritenuto che, in ragione dell’ubicazione periferica e\ndelle affinità manifeste con l’ambiente naturale circostante, non vi era alcun\nnesso di causalità con gli insediamenti circostanti. In effetti i sedimi a\nconfine della __________, prativi ma anche sede di vegetazione boschiva,\navevano - allora come adesso - un interesse del tutto autonomo, distinguendosi\nper il loro particolare pregio paesaggistico e naturalistico comunemente\nriconosciuto.\nDa ciò la constatazione che il mapp. no. 482 non aveva le qualità di un’area\nedificabile e tantomeno costitutiva una necessità nell’azzonamento ai fini\nedificatori. Ne dà ulteriore conferma la risoluzione di approvazione del PR/\ndel 1989, laddove il Consiglio di Stato annota che la contenibilità del piano va\noltre le prevedibili necessità del Comune e specifica che occorre\nlimitare l’estensione delle zone edificabili almeno laddove ciò sia motivato da\naltre ragioni edificatorie quali la mancanza o l’inadeguatezza delle opere di\nurbanizzazione (cfr. ris. del 5 dicembre 1989, p. 20, allegato 13).\n25. È da escludere infine che il provvedimento pianificatorio abbia comportato un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento, ritenuto che la verosimiglianza dell’edificabilità – che pure è requisito di questa fonte di espropriazione materiale – in concreto non è stata riconosciuta (DTF 116 Ib 379 c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c.6p. 147).\n26. In conclusione, tutto ciò considerato ben si può sostenere che nel 1989 il fondo in questione non è stato oggetto di espropriazione materiale.\n27. Gli atti pianificatori successivi si sono limitati ad ulteriormente ribadire l’inedificabilità delle particella.\n"}