{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-52_2010-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110310&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6482335dce6bed2f9d3f3ab8b213c960"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:11", "Checksum": "d5b65681d5314421b2637d7007a28bf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52\nRegesto:\nEspropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo\n\n22.\nRipercorrendo cronologicamente\nl’iter pianificatorio del COEP 1 si evince quanto segue.\nLa primissima versione del PR di __________, adottato dal Municipio del 6\nagosto 1965, attribuiva parte del mapp. no. 482 alla zona estensiva (doc. 1),\nazzonamento che fu confermato nel nuovo PR approvato il 21 maggio 1973 dal\nConsiglio di Stato appunto con l’attribuzione della parte non boschiva del\nmapp. no. 487 alla zona residenziale estensiva (doc. 3, allegati 4, 5 e 7).\nIl fondo fu poi anche incluso nel perimetro delle canalizzazioni stabilito con\nil PGC, adottato in applicazione della Legge contro l’inquinamento della acque\ndell’8 novembre 1971 (LIA) ed approvato il 12\naprile 1974 dal Dipartimento delle opere sociali, i cui limiti coincidevano\ngrosso modo con le zone edificabili del PR. Tuttavia, stando al piano, la canalizzazione\npubblica si fermava all’attuale part. no. 496 (doc. 2 e allegati 2 e 3).\nIl primo atto che interessò, anche se genericamente, la __________ è il piano\nistituito dal Consiglio di Stato\nconformemente al Decreto esecutivo sull’ordinamento provvisorio in materia di\npianificazione del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT) che sancì nel\ncomprensorio una zona di pianificazione includendovi anche il mapp. no. 482\n(cfr. doc. 4, parte indicata sul piano con un tratteggio color blu\nrispettivamente colorata di giallo).\nL’obiettivo di salvaguardare la __________\nfu ripreso nel nuovo PR adottato il 15 giugno 1987 dal Consiglio Comunale che,\nin effetti, contemplava un comprensorio di protezione suddiviso in zone di\nprotezione della natura I e II (cfr. piano del paesaggio, allegato 11). In tale\nambito la superficie non boschiva del mapp. no. 482 fu attribuita alla zona\nresidenziale estensiva speciale RU2s, dove era autorizzata la costruzione di\nabitazioni di uno o due appartamenti a carattere familiare non superiori a 2\npiani, per un’altezza massima alla gronda di 7.5 m, con un indice di occupazione massimo del 30% e distanze di 6 m tra i singoli edifici e di 3 metri dal confine (cfr. art. 51 NAPR allegato 9 pag. 31 e il piano delle zone\nallegato 10). Una fascia di terreno sul lato lungo la __________, profonda ca. 10 m, fu assegnata invece alla zona di protezione della natura II, colpita da un generale divieto di\ncostruzione, la cui superficie era però computabile come edificabile ai fini\ndel calcolo degli indici (allegato 9 pag. 23 e piano delle zone e del paesaggio,\nallegati 10 e 11).\nIl provvedimento fu impugnato con successo dagli allora proprietari della part.\nno. 482. In effetti, con risoluzione no. 9986 del 5 dicembre 1989 il Consiglio\ndi Stato - accogliendo il ricorso dei citati proprietari - approvò il suddetto\nPR e decretò d’ufficio la modifica dell’art. 46.2 NAPR (allegato 13, pag. 47).\nSegnatamente tale modifica consentiva al Comune di derogare al divieto di\nedificare strade nel comprensorio di protezione II della __________ allo scopo\ndi permettere la formazione di un accesso carrozzabile al mapp. no. 482\n(allegato 13, pag. 15).\nNondimeno in seconda istanza, con decisione del 20 settembre 1993, il Tribunale\ndella pianificazione (TPT) - statuendo sulla procedura ricorsale avviata\ndal proprietario della part. no. 418 nel corso della quale furono chiamati in\ncausa anche i proprietari della part. no. 482 - annullò la suddetta modifica\ndecretata d’ufficio dal Consiglio di Stato, ritenendola incompatibile con\nl’obiettivo di tutelare il biotopo della __________ (cfr. doc. 18, pag. 22 e\n23). Inoltre il TPT, ritenendo incomprensibile l’inserimento nella zona\nedificabile della part. no. 482 ravvisandovi un’anomalia pianificatoria che\npoteva essere corretta con l’adozione di varianti di PR e l’istituzione di una\nzona di pianificazione, accolse la richiesta del ricorrente a che si procedesse\nad uno studio approfondito sulla __________ e alla eventuale modifica del PR,\nsegnatamente all’esclusione dalla zona edificabile delle particelle situate sul\nlato sinistro ed a est della __________ (cfr. doc. 18, pag. 24).\nAlla luce della suddetta sentenza, con risoluzione no. 11226 del 22 dicembre\n2003 il Consiglio di Stato ha annullato la modifica d’ufficio concernente\nl’accesso alla part. no. 482 (doc. 19).\n"}