{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-52_2010-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110310&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6482335dce6bed2f9d3f3ab8b213c960"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:11", "Checksum": "d5b65681d5314421b2637d7007a28bf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52\nRegesto:\nEspropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo\n\n19.\nL’espropriazione materiale, che è\ncorollario della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e\nconferisce il diritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso\nun atto pianificatorio definitivo, decreta un divieto o una limitazione\nparticolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene\n– generalmente riferiti al diritto di costruire – privando il soggetto colpito\ndi una delle prerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale\nquando coinvolge una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in\nmaniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a\nsopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed\nincompatibile con il principio della parità di trattamento.\nIn entrambi i casi l’edificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile\nin un prossimo futuro è condizione imprescindibile: occorre cioè che con\nl’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta\npossibilità di miglior uso (Riva, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 5 no.\n123-134; DTF 121 II 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67\ne 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).\nLa problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio\nnella sfera protetta e sul potenziale edificatorio, che soggiacciono ad una\nponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla\nlegittimità di un risarcimento. Perciò occorre vagliare tutti gli elementi che\nqualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – deducibili\ntanto dagli atti pianificatori e dalla legislazione edilizia, quanto\ndall’effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo e dalle qualità intrinseche\ndel fondo – onde accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo,\nl’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine\noltre che giuridicamente plausibile.\n20.\nLa giurisprudenza associa\nall’istituto dell’espropriazione materiale i concetti di dezonamento e di\nnon-attribuzione.\nUn dezonamento si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo\nda una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla\nlegge sulla pianificazione del territorio (LPT) per attribuirlo ad una zona non\nedificabile. Sebbene attui una restrizione della proprietà, il dezonamento non\nha, sic et sempliciter, connotazione di espropriazione materiale, quest’ultima\nessendo subordinata all’imprescindibile requisito di verosimiglianza oggettiva\ndell’edificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163; DTF\n121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4).\nDà luogo, invece, ad una cosiddetta non-attribuzione l’autorità pianificatoria\nche, adottando il suo primo piano di utilizzo conforme alla LPT, omette di\nassegnare un terreno alla zona edificabile. Secondo un’opinione diffusa la\nnon-attribuzione di principio non adempie ai presupposti di un’espropriazione\nmateriale e quindi nemmeno è fonte di indennità (Riva, op. cit., no.\n114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; RDAT\nII-1998 no. 47 c. 3b). Infatti l’ordinamento giuridico vigente ed in\nparticolare la garanzia della proprietà, non riconoscono al titolare alcun\ndiritto generico all’attribuzione del fondo ad una zona edificabile o al\nmantenimento di uno specifico regime edilizio, neppure se il terreno era\nedificabile in base al diritto previgente e dotato delle infrastrutture minime\n(DTF 120 Ia 227 c. 2b p. 232, 121 I 245 c. 6a, 455 c. 4a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento in una zona edificabile. Tale ipotesi\npotrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o\nquantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, compreso nel\npiano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito\nsomme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure\nqualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato;\noppure ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato da motivi riconducibili\nal principio della buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro\nestendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione\nsostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso un risarcimento, una reale\naspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi\noggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente pubblico e che questi ha\ndeluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122\nII 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a).\n21.\nIl provvedimento pianificatorio\ndefinitivo che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al\nmercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di\nriflesso, ne riduce il valore. Di conseguenza per il giudizio\nsull’espropriazione materiale è decisiva la data di entrata in vigore della\nmisura restrittiva che è causa del deprezzamento (Riva, op. cit., no.\n194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).\nNell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio che definitivamente\nprogramma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale\nistituendo, tra l’altro, anche le restrizioni che fossero motivate da necessità\npubbliche è il PR (art. 24 LALPT, 14 LPT). L’approvazione del Consiglio di\nStato ne sancisce l’entrata in vigore e con ciò, oltre ad essere giuridicamente\nvincolante, il PR crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le\nespropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche pianificate (art. 39 cpv. 1\ne 40 LALPT).\n"}