{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-52_2010-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110310&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6482335dce6bed2f9d3f3ab8b213c960"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:11", "Checksum": "d5b65681d5314421b2637d7007a28bf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.08.2010 10.2004.52\nRegesto:\nEspropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo\n\n7.Il\n16 giugno 2004 il Tribunale di espropriazione ha esperito un sopralluogo.\nConclusa in seguito l’istruttoria, il 27 settembre 2005 è stato indetto il\ndibattimento finale, in occasione del quale le parti - ad eccezione del Comune\ndi __________ - hanno esibito una memoria conclusiva ribadendo essenzialmente\nle proprie tesi di fondo.\n8.Sollecitato ad emanare il proprio giudizio, il 2 luglio 2007 il Tribunale di espropriazione ha scoperto che nel corso del 2005 il mapp. 482 di __________ era diventato di proprietà esclusiva di __________, il quale aveva dapprima comprato una quota di comproprietà di ¼ del fondo ed in seguito si era aggiudicato i ¾ restanti ad un’asta dell’UE di __________.\n9.Preso atto della situazione venutasi a creare, il 18 settembre 2007 il Tribunale di espropriazione ha scritto a __________, informandolo che quale nuovo proprietario del mapp. 482 era subentrato di diritto nel procedimento espropriativo e gli era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni; copia di questa missiva è stata trasmessa per sola conoscenza alle parti che sino a quel momento avevano partecipato alla procedura.\n10. Dopo aver richiesto invano delle delucidazioni, __________ (cessionaria delle pretese espropriative di MIST 1), MIST 2, MIST 3 e MIST 4 hanno impugnato la predetta comunicazione innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento siccome volta a privarli indebitamente della loro capacità e legittimazione processuale; nel contempo, gli insorgenti hanno ricusato la Presidente e la segretaria giurista del Tribunale di espropriazione per aver condotto un’istruttoria segreta, compiuto atti processuali irriti e violato il segreto d’ufficio a loro danno.\n11. Con sentenza del 28 novembre 2007 (inc. 50.2007.7) il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha ritenuto irricevibile nel merito il ricorso, ma ha accolto la domanda di ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione; esso ha quindi retrocesso gli atti a detto Tribunale per la nomina di un Presidente supplente, che avesse a decidere in merito alla ricusa della segretaria giurista ed a trattare la prosecuzione della causa.\n12. Con ordinanza dell’11 febbraio 2008, gli atti sono stati trasmessi all’avv. Stefano Camponovo, Lugano, quale presidente supplente.\n13. Con sentenza del 28 luglio 2008 il presidente supplente ha accolto l’istanza di ricusa della segretaria giurista, designando in sua sostituzione il segretario giudiziario Enzo Barenco. La decisione non è stata impugnata, e la composizione del Tribunale così perfezionata.\n14. Completata la documentazione giustificativa dei vari trapassi di proprietà, agli interessati è stata data facoltà di prendere posizione in merito.\n15.\nIl 21 gennaio 2009 il Presidente supplente\nsi è pronunciato sulla situazione processuale venutasi a creare\nconseguentemente all’acquisizione totale del mapp. 482 ad opera di __________,\naccertando che quest’ultimo non è parte nella causa pendente e che la\nlegittimazione attiva spetta sempre ad __________ – cessionaria (ex art. 260 LEF)\ndella pretesa espropriativa abbandonata dalla massa dei creditori di MIST 1 – ad\nMIST 2, a MIST 3 ed a MIST 4.\nE ciò in virtù in sostanza del duplice rinvio all’art. 110 CPC dato dagli art.\n70 Lespr e 24 LPamm, e ritenuto pure il prezzo assai esiguo per l’acquisizione,\ntipico di un fondo gravato da importante onere pianificatorio.\n16.\nCon sentenza del 7 luglio 2009 il\nTRAM, adito su ricorso di __________, ha respinto il gravame e confermato la\nsentenza di primo grado.\n__________ si è allora rivolto al Tribunale federale, che con sentenza del 19\nfebbraio 2010 ha definitivamente confermato l’esclusione del suddetto __________\ndalla presente procedura.\n17.\nLe parti sono state citate al\ndibattimento finale del 13 luglio 2010, con facoltà di produrre un memoriale\nconclusivo.\nEsse si sono riconfermate nelle rispettive tesi.\nConsiderato in diritto\n18.\nLa prima constatazione da porre in\ndiritto è che l’istanza, così come impostata, non è ammissibile nella misura in\ncui postula un risarcimento a titolo di espropriazione formale.\nE’ principio giurisprudenziale acquisito che una procedura di espropriazione\nmateriale avviata dal proprietario giusta l’art. 39 Lespr. possa essere\ncompletata, su richiesta dell’ente pubblico, con l’espropriazione formale del\nfondo. Ciò si configura come ampliamento dell’espropriazione (art. 6 Lespr.) e\nconsente al Comune di ottenere la cessione del fondo – a condizione che l’indennità\ndovuta per il deprezzamento (ossia per l’espropriazione materiale) superi di un\nterzo il valore del terreno – con la dispensa dalle formalità sancite dagli\nart. 20 ss Lespr. (DTF 114 Ib 174 c. 2b; TRAM 26.4.1996 N.\n50.95.00003, 9.11.1998 N. 50.97.00025; Bianchi, Per un chiarimento\nlegislativo, in RDAT 1981 p. 214, 221; Ruch, Die Espansive Kraft der\nmateriellen Enteignung, in Zbl 2000 p. 617, 629).\nSennonché, nella fattispecie concreta, il Comune, che ne avrebbe la facoltà\n(art. 2 cpv. 1 Lespr.), non ha avviato, né attualmente intende avviare, alcuna\nprocedura di espropriazione formale e nemmeno ha dichiarato di voler completare\nla procedura di espropriazione materiale innescata dai comproprietari con\nquella di espropriazione formale (cfr. verbale d’udienza del 3 giugno 2003). A\nfronte di ciò il Tribunale di espropriazione non ha alcun potere d’intervento\ned in particolare non ha la competenza per imporre l’esercizio del diritto di\nespropriare al suo titolare (TRAM 11.1.2002 in re N. 50.2001.00020).\nDi conseguenza la pretesa degli istanti, per quanto riferita alle conseguenze\ndi un’espropriazione formale, è irricevibile e il presente giudizio deve\nlimitarsi al tema dell’espropriazione materiale, poiché il diritto di\nespropriare (formalmente) spetta unicamente all’ente pubblico.\n"}