In difetto di legittimazione attiva l’azione va dunque respinta con sentenza e non con decreto. Trattasi di una questione del tutto esulante dall’art. 97 CPC (che riguarda unicamente i presupposti processuali), che rientra invece (semmai) sotto l’egida dell’art. 181 CPC (COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97, n. 2). 29. Vista la particolarità della presente decisione, ed i fatti che hanno portato alla sua emanazione, non si prelevano tasse e spese di giustizia. Alle parti alle quali è riconosciuta la legittimazione __________, che l’ha contestata, rifonderà fr. 400.-- in solido per ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: