Meglio quindi procedere per gradi. Dopo avere completato la composizione del Tribunale, si accerta e decide ora quali siano effettivamente le parti in causa. A crescita in giudicato della presente sentenza, si entrerà nel merito della decisione sulla richiesta di indennità. 28. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva concerne il merito della vertenza, per cui va decisa con giudizio definitivo in ossequio all’art. 181 cpv. 2 CPC. (II CCA 1.4.1985 Balmelli General Sport c. Vodese assicurazioni e Notari; II CCA 16.10.1981 Panighetti c. Zampedri; II CCA 12.8.1980 Durante c. De Bernardis). In difetto di legittimazione attiva l’azione va dunque respinta con sentenza e non con decreto.