In questo caso il processo continua limitatamente alla sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con giudizio definito. Se non vi sono prove da assumere, le eccezioni vengono discusse seduta stante. Orbene, la carenza di legittimazione passiva (e quindi anche di quella attiva) di una parte è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio dal giudice (I CCA 13.1.1995 P. c. V. e S. in Rep. 1995, n. 57).Questa massima non fa che riportare un principio giurisprudenziale ormai assodato (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1; DTF 123 III 60 consid. 3a; 121 III 118; 118 Ia 129 consid. Ia; 100 II 167 consid. 3; Rep. 1996, n. 67), come rilevano COCCHI/TREZZINI, op.