Al suddetto quesito si risponde negativamente. In effetti, in virtù dell’art. 181 CPC (applicabile in virtù dei combinati rinvii previsti ai citati art. 70 LEspr e 24 LPamm), d’ufficio o su richiesta di parte, il giudice può stabilire, con ordinanza, che l’udienza preliminare sia limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali (art. 99) nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissione renderebbe inutile l’istruttoria dalla lite. In questo caso il processo continua limitatamente alla sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con giudizio definito.