detti diritti e statuto “dovranno essere esaminati e definiti nel contesto della sentenza che il Tribunale di espropriazione è chiamato a rendere a conclusione del procedimento avviato nel 1989” (sentenza TRAM, pag. 4). Con ciò il TRAM non ha voluto però imporre al Tribunale di espropriazione una decisione sulla qualità di parte nell’ambito della decisione vertente sul riconoscimento o meno di un’indennità, bensì garantire ai ricorrenti di quella sede che avrebbero compiutamente potuto fare valere i loro diritti (nell’ambito della problematica della legittimazione attiva) di fronte all’istanza inferiore.