Questo al Tribunale federale, dopo avere constatato che l’argomento è di pertinenza del diritto cantonale, esso si è limitato a ritenere che l’Alta Corte Cantonale non è incorsa in arbitrio con la suddetta decisione e a rilevare che quest’ultima appare sostenibile anche in considerazione del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 39 cpv. 1 LEspr e dalla giurisprudenza federale e cantonale. 25. Il TRAM ha rinviato gli atti al Tribunale di espropriazione “affinché venga designato un supplente giusta l’art. 5 RLespr che abbia a trattare la causa no. 10.2004.52 e decidere l’istanza di ricusa della segretaria giurista del Tribunale medesimo” (dispositivo n. 2).