fatta valere in causa). Si trattava di una comunione ereditaria, scioltasi consensualmente, e nella quale gli altri coeredi non avevano rivendicato il mantenimento della loro posizione di parte. La differenza con la presente fattispecie è sufficiente per giustificare un differente approccio. Questo al Tribunale federale, dopo avere constatato che l’argomento è di pertinenza del diritto cantonale, esso si è limitato a ritenere che l’Alta Corte Cantonale non è incorsa in arbitrio con la suddetta decisione e a rilevare che quest’ultima appare sostenibile anche in considerazione del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 39 cpv.