E’ vero che i medesimi Giudici hanno nuovamente riconosciuto la legittimazione attiva a due comproprietari subentrati in tale posizione in corso di causa (TRAM 26.10.2001 in re Stato del Cantone T./C.E. A.). Tuttavia, essi così hanno deciso rilevando la particolarità di quella fattispecie, e considerando che per ragioni dedotte dal principio della buona fede bisognava ammettere in quel caso che, pur non avendo mai notificato nelle dovute forme i trapassi di proprietà, gli attuali proprietari del fondo avevano perlomeno manifestato la volontà di subentrare nel procedimento per atti concludenti (rivendicando a proprio nome nell’allegato conclusionale il beneficio dell’indennità espropriativa