art. 24, n. 2, nota 111). 20. Il fatto che in caso si debba fare capo ad un’applicazione unicamente analogica (e quindi adeguata) dell’art. 110 CPC non ne indebolisce però la portata, ma al contrario la rafforza. In effetti, nelle compravendite l’oggetto immobile è alienato ad un prezzo. Detto prezzo tiene conto di regola dell’aggravio espropriativo, ed è giusto quindi che sia il venditore (che ha dovuto accettare il prezzo ridotto per l’onere) a pretendere l’indennizzo. Non è in effetti possibile che il compratore non sia stato a conoscenza dell’aggravio: non lo fosse stato, la questione potrebbe e dovrebbe comunque essere risolta in sede civile.