1 CPC), che diventa opponibile anche all’acquirente /RDAT 1981 n. 30) (BORGHI/CORTI, op. cit., art. 24, n. 2). Per converso, lo stesso Tribunale amministrativo, in un’altra sentenza concernente l’applicazione di altre disposizioni edilizie (l’art. 57 cpv. 3 LE 1973), ha statuito che l’ordine di demolizione o rettifica va impartito a chi ha il potere di disposizione sull’opera abusiva, ovvero, di regola, al proprietario del fondo su cui sorge;