In queste circostanze, la giurisprudenza è costretta a fondare la propria prassi su criteri generici, quali la peculiarità delle finalità del diritto amministrativo e il ruolo funzionale e subordinato della procedura rispetto a tali finalità. Ad esempio, dovendo valutare la legittimità dell’opposizione di un comune al subingresso dell’acquirente di un fondo in un procedimento relativo all’ottenimento di un permesso di costruzione, essa ha esaminato se il rinvio agli art. 103 e 110 CPC contenuto nell’art. 24 LPamm comporti pure l’applicazione dell’art. 110 cpv. 2 parte: così, rilevando che il diritto formale serve unicamente alla realizzazione del diritto materiale e che l’art. 110 cpv.