Consegue da tale impostazione una certa insicurezza interpretativa soprattutto per quanto attiene alle conseguenze concrete, ed in particolare all’applicazione delle singole regole sancite dalla procedura civile, aggravata dall’assenza di un criterio preciso (BORGHI/CORTI, Compendio di Procedura Amministrativa Ticinese, art. 24, n. 1). In queste circostanze, la giurisprudenza è costretta a fondare la propria prassi su criteri generici, quali la peculiarità delle finalità del diritto amministrativo e il ruolo funzionale e subordinato della procedura rispetto a tali finalità.