Pure detta legge è però silente in merito: tuttavia, al suo art. 24, essa prevede l’applicabilità per analogia delle norme del Codice di Procedura Civile ai casi di liteconsorzio e di successione nel processo. L’art. 110 cpv. 1 CPC sancisce che, se l’oggetto è alienato, il processo continua tra le parti in causa; la relativa sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede; tuttavia, con il consenso delle parti, l’acquirente può subentrare in causa all’alienante (art. 110 cpv. 1 CPC). 17. Nella fattispecie, con l’acquisto della proprietà del fondo part.