Completata la documentazione giustificativa dei vari trapassi di proprietà, agli interessati è stata data facoltà di prendere posizione in merito. in diritto 16. La legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 è silente in materia di subentro di una parte nella procedura a seguito di acquisizione della proprietà dell’immobile oggetto della procedura espropriativa. Occorre quindi fare capo al rinvio (contenuto nell’art. 70 LEspr) alle norme della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. Pure detta legge è però silente in merito: